Domande frequenti

Domande frequenti

Cosa si intende per sostituzione?

Il termine “sostituzione” riferito ai generatori di calore è da intendersi la rimozione di un vecchio generatore e l’installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore di più del 10% della potenza del generatore sostituito, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze. Gli interventi che comportano un incremento della potenza superiore al 10% rispetto a quella del generatore sostituito non sono ammessi in quanto configurano il potenziamento dell’impianto esistente. Qualora l’impianto sostituito risulti insufficiente per coprire i fabbisogni di climatizzazione invernale richiesti, è possibile accedere agli incentivi anche per un impianto potenziato oltre la soglia del 10% (fermi restando i limiti di potenza previsti dal Decreto), purché il corretto dimensionamento del nuovo impianto potenziato sia adeguatamente giustificato nell’asseverazione del tecnico, di cui dall’art. 7, comma 6, lettera c) del Decreto. NOVITA’ APPLICATIVA DEL CONTO TERMICO 2.0: L’asseverazione di cui sopra (per giustificare un incremento della potenza d’impianto superiore al 10%) non è richiesta nel caso di interventi di installazione di stufe e termocamini con potenze post operam fino al 15 kW.

Posso accedere al contributo se sostituisco una caldaia a gas GPL?

La sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL è ammessa per i soli interventi effettuati in aree non metanizzate, esclusivamente dalle aziende agricole. Inoltre il nuovo generatore installato deve avere un coefficiente premiante relativo alle emissioni di polveri pari al valore massimo, ovvero 1,5.

Posso accedere al contributo del Conto Termico e contemporaneamente alle detrazioni fiscali?

No, si tratta di incentivi non cumulabili. Attenzione: nel momento in cui viene acquistato il nuovo apparecchio a biomassa, nella fattura va già indicata la causale e il tipo di incentivo a cui si intende accedere (vedi più oltre alcune indicazioni per la corretta compilazione della fattura/bonifico).

Il contributo del Conto Termico può superare il costo effettivo del prodotto?

A seguito della pubblicazione del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica”, a partire dal 19 luglio 2014, l’incentivo erogato al soggetto-responsabile non potrà superare il 65% dell’investimento complessivo (somma delle spese ammissibili).

Devo sostituire un vecchio camino aperto, che non ha targhe che ne attestino la potenza. Come posso procedere?

Nel caso di camini aperti e in generale di manufatti artigianali costruiti in loco o prodotti installati prima dell’entrata in vigore dell’obbligo di apporre la targa, al posto delle fotografie delle targhe va allegata alla richiesta di incentivo un’autodichiarazione del soggetto responsabile attestante la stima della potenza del generatore stesso.

In cosa consiste la detrazione fiscale 65% per la riqualificazione energetica?

Potete ottenere una detrazione fiscale Irpef del 65% in dieci anni dell’importo pagato per acquistare un nuovo apparecchio di riscaldamento a biomassa, se i lavori effettuati rientrano in un più ampio progetto di riqualificazione energetica dell’edificio esistente (intervento riferito al comma 344 – vedi vademecum ENEA).
La legge di stabilità 2015 ha inoltre esteso l’agevolazione del 65% anche alle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro (intervento riferito al comma 347 – vedi vademecum ENEA). In questa detrazione specifica rientrano tutti i generatori di calore a biomassa, compresi quelli senza caldaia integrata, che soddisfano determinati requisiti di emissioni e rendimenti (vedi vademecum). Tale detrazione non prevede l’obbligo di presentazione dell’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica. Attenzione, le detrazioni del 65% saranno in vigore fino al 31/12/17. Dal primo gennaio 2018 la detrazione scenderà al 36%, salvo ulteriori proroghe.

In cosa consiste la detrazione fiscale 50% per il risparmio energetico e ristrutturazione edilizia?

Potete ottenere una detrazione fiscale Irpef del 50% in dieci anni dell’importo pagato per acquistare una nuova stufa o camino, se i lavori effettuati rientrano in un progetto di risparmio energetico o di ristrutturazione edilizia. Attenzione, la detrazione del 50% è valida per le spese sostenute entro il 31/12/17. Dal primo gennaio 2018 la detrazione scenderà al 36%, salvo ulteriori proroghe.